Oggetto: Sistema Ambiente marzo 2011

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Sistemi informativi per lo sviluppo sostenibile          ®

 
La responsabilità delle Società e delle persone che operano
la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP
Responsabilità del Consiglio di Amministrazione
Responsabilità del delegato
Responsabilità di dirigenti e preposti 
 S   e   n   t   e   n   z       e     s   o   l   u   z   i   o   n   i
Studiare i cavilli o fare le cose bene?
 

la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP

La Corte di Cassazione ha raggiunto, con la sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011, una posizione che si può considerare definitiva circa la individuazione delle responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda nella quale lo stesso svolge il proprio compito di prevenzione.
La “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP si affianca alla “colpa generica” del datore di lavoro, nel caso in cui un infortunio sul lavoro sia derivato da una carenza di misura di sicurezza e sia legato a delle violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La giurisprudenza

In parecchi casi si è verificato che degli RSPP hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era privo dei poteri di decisione e di spesa in materia antinfortunistica.

La Cassazione ha sostenuto che Il mancato potere di decisione e di spesa non esclude il potere e dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento.

Ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto, argomentato dal RSPP, che una segnalazione sulla pericolosità della situazione sarebbe stata in ogni caso inutile, perché la pericolosità era ben nota al datore di lavoro.
Anche la segnalazione del pericolo con un cartello è stata ritenuta inadeguata, come si afferma esplicitamente in una sentenza, poiché "il cartello conteneva una prescrizione, non solo a prima vista piuttosto ermetica, ma che finiva per rimettere impropriamente al lavoratore, piuttosto che al datore di lavoro, una valutazione non agevole, da compiere per giunta di volta in volta, nella permanenza di una situazione di potenziale pericolosità”(estratto).

Perché la responsabilità del Rspp?

Dunque la responsabilità del Rspp, può derivare da insufficente perizia, da negligenza o da scarsa prudenza o ancora da non applicazione delle norme di legge, di buona pratica o discipline specifiche. In sostanza se il Rspp ha trascurato di segnalare una situazione di rischio, oppure ha dato un suggerimento non corretto in base al quale il datore di lavoro ha omesso l’adozione di una doverosa misura di prevenzione, risponde insieme al D.L. dell’evento dannoso che ne deriva. In questo senso si configura la colpa professionale.

Si configurano i reati di omissione dolosa e colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale, anche se l’omissione riguarda un singolo lavoratore, quando l'evento dannoso o pericoloso è il risultato della azione di omissione. Ciò in particolare dopo che il legislatore ha inteso introdurre per le figure degli addetti e del responsabile del  servizio di prevenzione e protezione l’obbligo del possesso di capacità e di requisiti professionali (D. Lgs. 23/6/2003 n. 195).

Perché sia identificato il dolo, dice la Cassazione penale ; “è sufficiente la consapevolezza e accettazione del pericolo insito nell'operare senza le misure necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se l'agente risulta mosso dall'intento di ridurre i costi dell'opera e magari speri che il disastro o l'infortunio non si verifichi” [Cass. Sez. IV Pen., sent dell’ 8 novembre 1993, n. 10048, P.M., Arienti e altri].
Nel caso di infortunio mortale si può configurare e si è configurato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore

Questo non esime il D.L.

Con ciò la Cassazione conferma che il Rspp non ha  capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale e che ha il compito di "aiutare" il datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informare e formare i lavoratori.

Si afferma nella sentenza della Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - n. 1834 del 15 gennaio 2010: (http://www.sirsrer.it/public/legis/cass_pen_15_gen_2010_1834.pdf)  Con particolare riguardo alle funzioni che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, prosegue la Sez. IV, “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”. “Per altro verso”, conclude la suprema Corte, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.

 

Si afferma con più chiarezza nella sentenza della  Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - n. 2814 del 27 gennaio 2011

Quanto detto, però”, prosegue la Sez. IV, “non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della ‘posizione di garanzia’, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP, per cui “anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

“Occorre”, prosegue quindi la suprema Corte, ”distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.

Ma il Rspp è partecipe del reato

In altri termini, ha precisato la Sez. IV “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio”.

La Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010

Massima: anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la responsabilità penale è dell’intero Consiglio di Amministrazione se la causa dell’evento mortale è dipesa da carenti scelte generali e strategiche.

Stralcio: <<Questa Corte, in plurime sentenze, ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. 4^, 6280/2007, Mantelli).

Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. ... (omissis) ... Nel caso di specie, come si evince dalla contestazione e dalle emergenze della istruttoria dibattimentale esposte nelle sentenze di merito, la violazione della disposizioni sull'igiene del lavoro erano talmente gravi, reiterate e "strutturali", da richiedere decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, che non sottraevano i suoi componenti da obblighi di sorveglianza e denuncia.Se ciò vale per i singoli componenti del consiglio, a maggior ragione la posizione di garanzia rimane radicata il capo all'amministratore delegato od al componente del comitato esecutivo.>>

Migliorare l’organizzazione o Evitare le sanzioni ?

In entrambi i casi

la salute e la sicurezza delle persone che lavorano

le qualità ambientale dei processi e dei prodotti

sono al centro della gestione aziendale

  Fare le cose bene !

 Che   il Rspp sia interno all’azienda (dipendente) o esterno (consulente), le centinaia di pagine “fotocopia” di enunciazione di principi e i diagrammi colorati non aiutano il miglioramento dell’azienda, anzi creano le premesse di una più grave responsabilità in caso di infortunio.

Il Rspp deve operare con la stessa capacità analitica e lo stesso rigore con cui si opera nelle altre funzioni aziendali per ben funzionare.

Quando parliamo di modelli organizzativi non intendiamo sistemi diversi e separati, ma componenti di un unico sistema (quello aziendale) che devono essere sempre più integrate e interdipendenti.


Per questo:

è importante che l’individuazione dei punti critici e l’analisi dei rischi siano analitiche, ragionate, registrate e documentate, aggiornate nel tempo e verificate con le persone della organizzazione

 

è importante che le procedure siano il riflesso vivo del funzionamento della organizzazione e ben integrate con i comportamenti quotidiani delle persone, attivate in un sistema che ne permette l’evoluzione ed il miglioramento sia funzionale che organizzativo

 

è importante che la documentazione sia completa, certa, segua rapidamente e automaticamente gli iter autorizzativi e informativi necessari, sia rapidamente disponibile per tutti coloro che la devono conoscere o consultare e venga aggiornata in tempo reale.

Il D.Lgs. 231/2001 e la responsabilità delle Società e degli Enti

<< Hanno responsabilità amministrativa le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio

a)       da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso

b)      da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

 

L'ente non risponde se prova che:

a)       l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b)      il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c)       le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d)       non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

 

Viceversa l’Ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

 

I modelli di organizzazione devono prevedere misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio e devono rispondere alle seguenti esigenze:

a)       individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b)      prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c)        individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d)       prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. >>

I reati

I reati possono essere compiuti su diversi piani: delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, delitti contro la personalità individuale, i comportamenti contrari alla tutela dell’ambiente, i fenomeni di corruzione nel settore privato, considerando anche i reati commessi all’estero.

Hanno una importanza centrale anche i reati contro la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il modello organizzativo

Il modello organizzativo che esime la società dalla responsabilità risponde a dei criteri omogenei per tutti i tipi di reato:

Il sistema organizzativo: deve essere chiaro e definito nelle sue funzioni e articolazioni;

Il sistema di deleghe e di incarichi: deve essere trasparente, adeguato nelle competenze e nei poteri di intervento

L’individuazione dei punti critici e dei rischi: si deve svolgere per ogni aspetto su cui l’azienda vuole garantire la correttezza della propria gestione; particolare rilievo dovrà avere la salute e la sicurezza sul lavoro.

Le procedure: devono essere predisposte per ogni aspetto anche operativo che possa assumere criticità e devono essere costantemente aggiornate e monitorate;

Il sistema di controllo: il sistema di controllo deve avere adeguata autonomia, trasparenza di criteri e possibilità verifica;  Il controllo dovrà essere particolarmente analitico sulla gestione operativa della prevenzione.

Metodi e strumenti di informazione e di formazione del Personale sul Modello organizzativo, e di addestramento alle procedure dovranno essere messi in funzione e ne dovrà  essere verificata l’efficacia.


Sistema Ambiente

È  lo  strumento presente sul mercato da oltre 16 anni, più completo, più semplice e flessibile, più in grado di rispondere  rapidamente e bene al metodo e agli obiettivi che un sistema di gestione per la salute, la sicurezza e la qualità ambientale deve avere, coerente con un modello organizzativo responsabile e con i criteri della certificazione OHSAS 18001 e ISO 14000.

Dei buoni motivi per scegliere “Sistema Ambiente” come sistema di gestione della salute, della sicurezza e della qualità ambientale.

1)       il metodo analitico: il metodo analitico identifica l’azienda in ogni sua minima parte, ne evidenzia le caratteristiche e le funzioni e ne esamina con adeguati indicatori i rischi. Il metodo analitico consente alle persone dell’azienda di contribuire in modo diretto e semplice alla individuazione dei problemi ed alla loro soluzione;

2)       la gestione dei rischi: ci sono rischi, quali il rischio chimico, che richiedono un monitoraggio costante e in tempo reale, una possibilità di intervento mirato e rapido. La gestione di questi rischi deve essere ben integrata nel sistema di gestione.

3)       La gestione della formazione: la prevenzione e la qualità richiedono una adeguata e costante formazione, una buona conoscenza delle procedure e dei metodi; il sistema di gestione deve fornire questi elementi di formazione in modo diretto e aggiornato;

4)       La gestione sanitaria: la possibilità concreta del medico del lavoro di verificare i luoghi di lavoro, di formulare i protocolli sanitari con adeguata conoscenza dei rischi, con una buona pianificazione e una possibilità di elaborazioni biostatistiche non superficiali;

5)       La configurazione di tutte le procedure, non solo di sicurezza e qualità, con l’aggiornamento delle istruzioni operative, la loro articolata gestione e pianificazione nelle singole unità aziendali, la registrazione storica di tutti gli interventi e di tutte le misure;

6)       La possibilità distribuita per tutti i lavoratori di formulare segnalazioni, di consultare le schede di rischio e le istruzioni, di eseguire momenti di autoformazione;

7)       La condivisione dei dati tra tutte le funzioni aziendali e la conseguente possibilità per tutti di contribuire a ragion veduta al miglioramento aziendale;

8)      Un sistema informativo e degli archivi già pronti, popolati di dati e relazionati con le funzioni che permettono alla azienda i controlli ambientali e l gestione delle ISO 14000 e 22000;

Un modello di analisi e di gestione che si sta diffondendo a livello internazionale.

La Responsabilità del delegato

Corte di Cassazione, sentenza n. 2273 del 19 gennaio 2010

Stralcio: <<il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all’osservanza delle norme antinfortunistiche solo se dia la prova rigorosa, il che nel caso di specie non è affatto avvenuto, di avere delegato ad altre persone tecnicamente qualificate l'incarico di seguire lo svolgimento delle varie attività, riservando per sé solo funzioni amministrative>>.
 
Corte di Cassazione, sentenza n.  44890 del 20 novembre 2009

Stralcio: <<... Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il G. e, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità di motivazione, ha eccepito che: - la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritener si "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perchè non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate; ...

Priva di decisività è la prima censura proposta dal ricorrente e riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro.

Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, infatti, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali di cui il D. era stato dotato a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura, in condizioni metereologiche ove l'azione del vento era un fattore ben conosciuto e prevedibile.

 Detti occhiali, infatti - pure essendone certificata (attraverso il contrassegno "FT") la resistenza alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate - non possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il passaggio di materiale che poteva raggiungere (e, nella specie, aveva appunto raggiunto) gli occhi di chi li indossava. In un tale contesto di evidenza probatoria e non essendovi alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, va poi evidenziato che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) - imperizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. ...>>.

La Responsabilità di dirigenti e preposti

Corte di Cassazione, sentenza n. 31679 dell’11 agosto 2010

Il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento non è interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l’ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell’originaria condotta colposa del datore di lavoro. Ciò in applicazione del principio giurisprudenziale, applicato alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, per cui il nesso di causalità, in presenza di concorso di cause (art. 41 c.p.), non resta escluso dal fatto volontario altrui; in altri termini, quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (v. Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1986, n. 4287, O., in Ced Cass. 172820; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3603, S.). Conseguentemente, anche nel caso in cui il preposto ponga in essere una condotta colposa che si pone, rispetto all’infortunio, in rapporto concausale, tale condotta non può escludere la responsabilità penale del datore di lavoro ove sia addebitabile a quest’ultimo una condotta colposa originaria, in quanto la condotta del preposto ne rappresenta uno sviluppo consequenziale.

Estratto: << [...] Se è vero, infine, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro).>>


Corte di Cassazione, sentenza n. 42136 del 1° ottobre 2008
Stralcio: “la contestazione mossa all’imputato si fonda testualmente sulla sua veste di direttore di stabilimento e quindi di dirigente. Mai gli è stata attribuita la veste di preposto che, con tutta evidenza, non gli si confaceva. L’uso del termine preposto che compare in un brano della sentenza di merito è del tutto atecnico e non implica un mutamento della qualificazione soggettiva. ... D’altra parte, la veste di dirigente non comporta necessariamente poteri di spesa; e fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell’ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente. Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri.”

La Inidoneità del preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 116 - Inidoneità di un preposto e mancanza di delega di funzione

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un lavoratore che,  nel corso di lavori di escavazione, veniva colpito alle mani dall'escavatore mentre stava tentando di rimuovere una grossa radice che ostacolava il lavoro.

L'imputato veniva ritenuto responsabile dell'infortunio perchè, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva consentito che il dipendente lavorasse all'interno del raggio di azione dell'escavatore o comunque non aveva delegato a persona idonea i compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

Stralci: <<Gli elementi di fatto accertati e riferiti in  precedenza valgono da soli ad escludere la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso

In particolare l'inidoneità del preposto - e comunque il mancato accertamento del valido conferimento di una delega sulla sicurezza a persona idonea - consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata.……

Quanto alla possibilità di configurare la condotta del lavoratore infortunato, certamente imprudente, come abnorme e dunque idonea a far ritenere interrotto il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2) basta rilevare che l'iniziativa, pur se autonomamente decisa, rientrava nelle mansioni svolte ed era finalizzata a rendere più agevole l'opera dell'escavatore per cui non è possibile affermarne l'imprevedibilità."……

Il D.L. è stato ritenuto responsabile dell'infortunio perché, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva consentito che il dipendente lavorasse all'interno del raggio di azione dell'escavatore o comunque non aveva delegato a persona idonea i compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare l'inidoneità del preposto - e comunque il mancato accertamento del valido conferimento di una delega sulla sicurezza a persona idonea - consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata.

Quanto alla possibilità di configurare la condotta del lavoratore infortunato, certamente imprudente, come abnorme e dunque idonea a far ritenere interrotto il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2) basta rilevare che l'iniziativa, pur se autonomamente decisa, rientrava nelle mansioni svolte.>>

La Inidoneità della macchina con marchiatura CE

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2010, n. 1226 - Marchio CE e responsabilità del datore di lavoro
Responsabilità di un datore di lavoro per lesioni personali colpose in danno di un lavoratore. 
L'imputazione si fonda nell'aver messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza (in violazione dell'artt. 37, primo comma, e 38, primo comma, del D. L.vo n, 626/94): in questo modo il datore di lavoro non impediva che il lavoratore, introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Stralci: << L'imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza. ………

“Ancor meno può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore."

……………………..

"In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura".

……

"Giova sottolineare che il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro;

……

“Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore certamente non elidono, come già sopra accennato, il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore. 
 

Lavoriamo insieme

Digitalis, visto  l'interesse per l’offerta di febbraio, ha deciso di prolungare la promozione con lo sconto del 40% fino al 25 marzo.

Per informazioni  e per una presentazione: digitalis@iride.to.it          www.sistemaambiente.net  

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-          La Gestione Elettronica dei Documenti consente una gestione totale dei flussi informativi e decisionali

-          basata sulla definizione dei flussi che descrivono l’iter di approvazione e/o comunicazione di ogni tipo documento e sulla profilazione dei singoli utenti o ruoli aziendali;

-         permette di diffondere e notificare tutte le informazioni aziendali ai diretti interessati, in tempo reale e ovunque ci si trovi;

-          permette la creazione di dossier articolati nelle più diverse funzionalità con l’aggiunta e la revisione di tutti gli allegati che man mano si intende inserire (da qualunque punto del sistema con un unico clic);

-          permette la digitalizzazione e l’acquisizione rapida di ogni documento che pervenga in forma cartacea e ne consente l’immediata archiviazione nel/nei punti utili;

-          consente di rendere rapidissimo l’iter di informazione e approvazione (workflow) di ogni piccola o grande procedura, con l’utilizzo eventuale della firma digitale e l’introduzione di qualsiasi tipo di filtro.

La ricerca di un documento o di una informazione se è complessa per il responsabile che la gestisce, è pressoché inaccessibile per chiunque altro. Non solo, sovente l’informazione diventa il risultato di sequenze di copia-incolla, che non ne garantiscono l’aggiornamento reale

Per altro è facile commettere omissioni a causa della faraginosità dei documenti (pensiamo per esempio a quelli necessari per il controllo delle imprese in appalto e dei loro dipendenti che hanno accesso all’azienda e così via).  Inoltre la documentazione che quasi sempre dovrebbe essere in comune e accessibile a più servizi dell’azienda (personale, acquisti, produzione e prevenzione) sovente deve essere duplicata e viene difficilmente aggiornata.

Non parliamo poi delle problematiche legate ai documenti che devono essere periodicamente aggiornati (come quelli previsti per le certificazioni ad esempio).
Per  saperne di più:  digitalis@iride.to.it 

POLLUTEC - Parigi (Francia)

29 nov. - 2 dic. 2011


L'Europa nelle sue migliori tecnologie ambientali 
per esporre:

Pollutec Horizons 2011

Salone delle soluzioni del futuro al servizio delle sfide ambientali ed economiche

Appuntamento irrinunciabile degli operatori dell’ambiente, Pollutec Horizons riunirà durante 4 giorni dal 29  novembre al  2  dicembre 2011 40.000 decision maker e consulenti aziendali, della costruzione, del settore terziario e degli enti locali alla ricerca di soluzioni globali per rispondere alle sfide ambientali ed economiche di oggi e del futuro.  

Preventica - Rennes (Francia) 18-19/05/2011

Igiene e Sicurezza - Ergonomia - Salute sul lavoro
 
http://www.preventica.com/

CIEPF 2011 - Dalian (Cina)


La riconversione ambientale dello sviluppo
 
La cooperazione tecnologica per l'ambiente
 
"Sistema Ambiente" nella versione cinese
 

CIPA Editore

      
Il Centro di Ingegneria per la Protezione dell'Ambiente (CIPA) cura, attraverso varie forme, l'approfondimento e la divulgazione di tematiche inerenti l'ingegneria per la protezione ambientale. Tali affinità vengono perseguite attraverso tre principali attività:
      - svolgimento di studi e ricerche;
      - organizzazione di studi e seminari;
      - trasferimento delle conoscenze con le pubblicazioni e la diffusione di testi
        su argomenti specifici.


 

 XIX FISP  - San Paolo (Brasile) http://www.fispvirtual.com.br/

 3, 4 e 5   ottobre  2012 

La salute e la sicurezza sul lavoro

Lo sviluppo sostenibile nell'America Latina.  

 San Paolo (Brasile) 8,9 e 10 nov. 2011

FIMAI – Fiera Internazionale dell’Ambiente Industriale e della sostenibilità, che si terrà il  8  9  e 1 0  novembre 2011 , presso la Sala Blu, l'Expo Center Norte di San Paolo, apre una serie di opzioni importanti nel settore ambientale, e il contatto con i principali specialisti e imprenditori operanti in Brasile.

Considerato come il più importante fiera per l'ambiente industriale in America Latina, FIMAI si presenta come un'ottima opzione per mostrare ciò che è meglio e più avanzate al mondo ed è una grande attrazione per gli investitori e gli imprenditori nazionali e internazionali volontà di rafforzare i contatti con le aziende, fare business e ampliare la rete delle relazioni commerciali. Nuove tendenze, innovazioni tecnologiche, di successo delle pratiche ambientali e proattivo i settori sociale e ambientale è il marchio degli espositori alla fiera, trasformando l'evento in un'esperienza centro di eventi e affari importanti

Ogni anno, sin dalla sua 1 ° edizione nel 1999, FIMA ei suoi eventi collaterali riaffermare la proposta di perpetuare la "sostenibilità" nel settore industriale

L'eccellente livello di espositori e visitatori aumenta la crescita esponenziale del mercato brasiliano

 ambientale. Esso dimostra inoltre l'importanza del lavoro in corso di sviluppo nel perseguimento della sostenibilità nazionale e la sua riflessione sulla scena mondiale.

FIMAI SI PROPONE

Ø        Stimolare i contatti con le aziende operanti nel settore ambientale;

Ø       - Promuovere lo scambio di informazioni sulle tecnologie, attrezzature, beni e servizi per lo sviluppo sostenibile;

Ø       - Stimolare e potenziare lo scambio di esperienze tra il Brasile e altri paesi;

Ø       - Promuovere gli interessi dei gestori approccio pubblici e privati dello sviluppo con gli investitori e partner commerciali in Brasile e all'estero;

Ø       - Prevedere la chiusura di grandi offerte.

TARGET di FIMAI

In questi  tredici anni di realizzazione, oltre a concentrare un numero rappresentativo di visitatori qualificati e che sono, nella maggior parte dei casi i titolari del processo decisionale nelle imprese in cui operano, la FIMAI permette la realizzazione di attività in loco e incentiva lo scambio di esperienza salutare per il mercato dinamico.

Il tuo pubblico è composto da rappresentanti industriale, scientifico Istituzioni, Ingegneria Ambientale, Gestione Ambientale, Sicurezza e Medicina del Lavoro, Servizio di emergenza, ingegnerizzazione, analisi e gestione dei rischi, l'educazione ambientale, il risanamento delle aree degradate, Risorse umane, diritto ambientale , Laboratori, Consulenza, Comunicazione aziendale e marketing Cooperativa Riciclaggio, la gestione dei rifiuti, Enti educativi, tecnologie, attrezzature, governative e non governative Organizzazioni, responsabilità sociale, tra gli altri, costituito da imprenditori, dirigenti d'azienda, dirigenti, Ingegneri in varie specialità, specialisti della sicurezza, economisti, medici del lavoro, i vigili del fuoco e gli operatori di emergenza con materiali pericolosi, il trasporto di prodotti chimici, raffinerie, agenzie ambientali, protezione civile, vigili del fuoco, insegnanti e studenti nel settore ambientale, specialisti in area socio-ambientali, consulenti e rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private, tra gli altri.

PRODOTTI E SERVIZI presentati durante FIMAI

  • Cleaner Production ed Eco-efficienza
  • - L'acqua e la rete fognaria;
  • - Analisi dei rischi;
  • Consulenza e servizi ambientali;
  • - Educazione ambientale;
  • - Emissioni atmosferiche;
  • - Attrezzature e tecnologie;
  • - Fondi di investimento;
  • - Gestione dei rifiuti;
  • - Laboratori ambientali;
  • - Marketing di crediti di carbonio;
  • - Il riciclaggio;
  • - Bonifica dei terreni;
  • - Responsabilità sociale;
  • - Salute e sicurezza;
  • - Sistemi di gestione integrati;
  • - Sostenibilità;
  • - Trasporto di merci pericolose;
  • - Trattamento delle acque reflue
  • - Servizio di emergenza
  • - Diritto Ambientale

Inoltre, FIMA ha una vasta gamma di servizi di consulenza aziendale e nelle aree delle discariche, inceneritori, co-processing, inventari fisici, chimici e biologici delle emissioni, il riciclaggio dei rifiuti.

Altri settori presenti alla Fimai:

I rappresentanti di attrezzature industriali: sistemi automatizzati per il controllo degli odori, trattamento delle acque reflue industriali, bioremediation servizi igienico-sanitari, il trattamento di petrolio e prodotti petroliferi, rilevatori di gas, monitor portatili, sistemi autonomi, e presse idrauliche, protezione delle vie respiratorie, il contenimento fughe di notizie, antincendio, telecamere termiche, pompe dosatrici, controller pH, tra gli altri prodotti.

Laboratori ambientali: diagnostica e analisi ambientali fisico-chimiche e batteriologiche, le misure e tecnologie per il trattamento dell'aria e le emissioni nell'aria, analisi del suolo, l'acqua, la vegetazione, i rifiuti, la tossicologia, la strumentazione analitica, tra gli altri.
 per maggiori informazioni:  digitalis@iride.to.it      www.isistemaambiente.net